L'Agenzia delle Entrate chiarisce quando è possibile fruire del superbonus in caso di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e sedime
Nel caso di demolizione e ricostruzione in diversa area di sedime e con aumento volumetrico è possibile fruire dell'ecobonus 110% e del sismabonus 110%?
Ecobonus e Sismabonus 110%: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate
È la nuova domanda arrivata all'Agenzia delle Entrate che ha risposto con risposta n. 11 del 7 gennaio 2021 che ha chiarito alcuni concetti relativi al concetto di ristrutturazione edilizia a seguito delle modifiche apportate al DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione deldecreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (c.d. Decreto Semplificazioni).
I presupposti normativi per accedere al bonus 110%
Come sempre, l'Agenzia delle Entrate, prima di rispondere al quesito del contribuente, ha ricordato il quadro normativo che ha introdotto nel nostro ordinamento la detrazione fiscale del 110%: gli articoli 119 e 121 del art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Gazzetta Ufficiale 18/07/2020, n. 180 - S.O. n. 25/L).
Impianto normativo che è poi stato modificato:
dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto/Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021).
Dopo aver ricordato il quadro normativo, le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus, le alternative previste alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito), l'Agenzia delle Entrate è entrata nel merito della problematica sottoposta dall'istante.
Il concetto di ristrutturazione edilizia
In particolare, con la circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che l'agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
Come detto, il Decreto Semplificazioni ha apportato diverse modifiche al Testo Unico Edilizia, tra le quali quella relativa alla definizione di ristrutturazione edilizia. Dopo questa modifica, rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia "gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana (...)".
La stessa relazione illustrativa al Decreto Semplificazioni ha evidenziato che "gli interventi di ristrutturazione ricostruttiva possono prevedere che l'edificio da riedificare presenti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche differenti rispetto a quello originario. Inoltre, allo scopo di coordinare l'attuale definizione della ristrutturazione ricostruttiva con le norme già presenti in altre discipline incidenti sull'attività edilizia, si precisa che il medesimo edificio può presentare quegli incrementi volumetrici necessari, oltre che per l'adeguamento alla normativa antisismica (già previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001), anche per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. È evidente l'obiettivo della norma di evitare che la previsione nei piani di rigenerazione urbana di incentivi volumetrici in caso di interventi di demolizione e ricostruzione porti, in realtà, a qualificare l'intervento come una nuova costruzione soggetta ad un differente regime giuridico (in termini di titolo edilizio richiesto, onerosità dello stesso, disposizioni generali applicabili, ecc.)".
OK al superbonus per gli interventi di ristrutturazione edilizia
Adesso, dunque, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono ricompresi nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del Testo Unico Edilizia, anche se non viene rispettata la sagoma e il sedime originari dell'edificio demolito, e anche se l'intervento prevede un incremento volumetrico consentito dalle disposizioni normative urbanistiche o dagli strumenti urbanistici comunali.
Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate ha anche ricordato che la qualificazione inerente le opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche, e deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali.
Per poter verificare se l'intervento prospettato dal contribuente ha accesso al Superbonus (benché i presupposti ci siano tutti), è necessario che dal titolo abilitativo risulti dimostrato che l'intervento di demolizione e ricostruzione che l'Istante intende effettuare rientri tra le opere di ristrutturazione edilizia definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380/2001.
Conclusioni
Ne consegue che laddove l'intervento di demolizione e ricostruzione in oggetto rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, come risultante dal titolo amministrativo, e vengano effettuati interventi rientranti nel Superbonus o di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del TUIR, l'Istante potrà fruire delle citate agevolazioni, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e fermo restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto (aspetti non oggetto della presente istanza di interpello).